Tanto per cominciare leggiamo bene quanto ci riguarda, non confondendo il surf da onda con una tavola a vela, o peggio un kite ed andando direttamente alla sezione a noi dedicata:
ARTICOLO 5
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE DA “SURF”
1. L’uso delle tavole da “surf” è consentito in ore diurne e con condizioni meteo marine favorevoli e, comunque, tali da assicurarne sempre il relativo e sicuro controllo. L’uso di dette tavole è, altresì, vietato nei casi previsti dal precedente articolo 4.3, Capo II, per quanto applicabili.
(Nota di enricowave: l'art. 4.3 del capo II è lo stesso 3.3 e vieta la pratica nelle seguenti situazioni:
a) all’interno del porto di Fano e lungo le rotte di accesso al medesimo;
b) nelle zone di mare destinate all’ancoraggio, qualora individuate, a distanza inferiore ai 100 metri dalle navi mercantili e 300 metri da quelle militari alla fonda;
c) in luoghi ove sfociano fiumi e canali di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei in cui è vietata la balneazione;
d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
e) a meno di 200 metri dalle reti da posta e dagli impianti di acquicoltura;
f) a meno di 500 metri dall’imboccatura di accesso al porto di Fano;
g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea o permanente, per qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.)
2. Fermo restando quanto eventualmente previsto in merito dalla vigente normativa in materia di navigazione da diporto, durante la stagione balneare, è vietato l’atterraggio con le tavole da “surf” in corrispondenza di tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono avere cura di separare, con la massima evidenza, dette aree da quelle ordinariamente destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito in zone sgombre da bagnanti, seguendo la rotta più breve ed adottando, comunque, nell’occasione, la massima cautela, onde evitare incidenti, danni e/o molestie ai bagnanti eventualmente presenti. E’, comunque, vietata l’evoluzione di “surf” a distanza inferiore a
Ricapitolando, diversamente da quanto tragicamente scritto altrove ("Questo significa che fare surf è vietato davanti gli stabilimenti balneari, o almeno entro 300 metri dalla battigia...") mi pare che la corretta lettura sia la seguente:
- punto 1: è sempre possibile praticare il surf di giorno, sapendolo controllare in modo tale da non creare pericoli, salvo nelle zone indicate dall'art. 4.3
Qua devo aprire una piccola parentesi: nonostante mi sia personalmente premurato di consigliare presso la Capitaneria di Porto di inserire l'obbligo dell'utilizzo del leash, esso non appare, e mi pare che l'unico problema possa sorgere al momento solo dall'eventuale mancato utilizzo del caro cordino, da cui potrebbero derivare incidenti per tutti e anche gravi o comunque anche solo tavole pericolosamente alla deriva; e sappiamo che il bagnante-tipo potrebbe seriamente spaventarsi vedendo tavole girovagare senza controllo...
- punto 2: il più importante! La vigente normativa in materia di navigazione da diporto prevede delle disposizioni generali contenute nell'art. 1 che devono essere rispettate (oltre al citato D.M. 146/2008) ma che poco interferiscono con la pratica del surf:
ARTICOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Fermi restando i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Capo I, con particolare riferimento a quelli di cui all’articolo 2, per quanto applicabili, la navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con il sicuro esercizio della balneazione.
2. Ai fini del presente Capo II e della sicurezza della navigazione delle unità da diporto si richiamano, tra le altre, le indicazioni di carattere generale contenute nel Decreto Ministeriale 146/2008 in premessa richiamato, ed in ogni altra norma di Legge comunque applicabile. Il conduttore è ritenuto sempre responsabile delle dotazioni della propria unità e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie per il tipo di navigazione che intende effettuare.
3. L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato in via prioritaria. Pertanto, tutte le attività svolte in mare devono essere condotte nel pieno rispetto delle vigenti norme e disposizioni in materia di tutela ambientale.
4. Laddove non diversamente specificato, l’applicazione delle norme di cui al presente Capo II, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, non è limitata al periodo della stagione balneare, né ad una zona di mare particolare, ma si estende all’intero anno e, se del caso, anche al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione.
laddove i concessionari non abbiano separato le zone balneari da quelle dedicate al surf, dobbiamo evitare di tornare a riva surfando, ma semmai (dico io) nuotando con una mano sopra la tavola e senza creare pericoli.
Nessuno potrà MAI vietare o sanzionare il ritorno a riva in queste condizioni, anche perché noi potremmo sempre dichiarare che esso è stato eseguito in emergenza e/o a causa di difficoltà al fine di scongiurare pericoli alla nostra incolumità;
nelle spiagge libere, diversamente, è sempre consentito l'atterraggio, pur se in zone sgombre da bagnanti e con cautela; noterete però che è anche valutato il caso di atterraggio in eventuale presenza di bagnanti, verso cui dobbiamo cercare di non recar molestia: tale circostanza è sicuramente stata valutata dalla C.P. per concedere la possibilità di un eventuale rientro di emergenza.
Ora direte: ma allora possiamo fare surf sempre e ovunque?
Direi di sì, purché la pratica del surf vero e proprio, quello che l'Ordinanza chiama 'evoluzione del surf' sia effettuata sempre e comunque a non meno di 50 mt dai bagnanti (...e nessuno potrà mai provare che eravamo a 48...!!!)
Spero di essere stato chiaro ed esauriente, ma la lettura del regolamento a mio avviso è questa, ed ogni opposizione o contestazione ad eventuali richiami o peggio verbali da parte degli organi competenti (siano essi i bagnini o la stessa C.P.) dovranno da noi tutti essere ricondotti alla corretta applicazione di quanto scritto negli articoli citati.
E' comunque chiaro che comportamenti scorretti, maleducati o noncuranti della presenza di bagnanti in acqua, attuati da qualche coglioncello sciroccato, dovranno da noi per primi essere scongiurati e stigmatizzati, per la tranquillità dei bagnini e per preservare questo diritto di surfare che ci viene concesso dalla permissività dell'Ordinanza in vigore.
Ricordiamo che negli anni passati in alcuni luoghi d'Italia, le Ordinanze vietavano espressamente la pratica del surf in determinate spiagge, o addirittura come accaduto in una città ligure la proibivano dalle 8,30 della mattina alle 19,30 della sera!!!!
aloha, good surf e...occhio ai bagnanti!!!
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